Articolo 32 - Accordo della Legge 24 ottobre 2003, n. 323
Articolo 31Articolo 33
Versione
23 novembre 2003
ARTICOLO 32

L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'.
Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte sul territorio delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.
Entrata in vigore il 23 novembre 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente