ARTICOLO 32
L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'.
Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte sul territorio delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.
L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'.
Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte sul territorio delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.