Articolo 16 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Articolo 15Articolo 17
Versione
4 maggio 2013
>
Versione
21 agosto 2013
Art. 16.

Vigilanza dell'Autorita' nazionale anticorruzione

1. L'Autorita' nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.
2. L'Autorita' nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione ((della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica)) o d'ufficio, puo' sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonche' segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilita' amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorita'.
(( 3. L'Autorita' nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilita' degli incarichi e di incompatibilita' ))
Entrata in vigore il 21 agosto 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente