Articolo 4 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
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4 maggio 2013
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27 marzo 2024
Art. 4.

Inconferibilita' di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, ((nell'anno precedente)) , abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attivita' professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.
(( 1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attivita' professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza e' richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.
1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorita' amministrative indipendenti))
Entrata in vigore il 27 marzo 2024
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