Articolo 4 del Decreto 22 maggio 1998, n. 219
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 luglio 1998
Art. 4. Criteri di assegnazione 1. Nel caso in cui i quantitativi complessivamente richiesti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non superano il previsto limite annuo, si procede alla loro assegnazione integrale. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il suddetto limite, l'assegnazione e' effettuata con le seguenti modalita':
a) nella prima annualita' di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), espressi in tonnellate, nonche' la capacita' produttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,6 e 0,4. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo, nella annualita' precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualita'. Per gli impianti di nuova installazione e per il primo anno di attivita', i suddetti coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e 0,1. Il valore ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente la richiesta stessa verra' ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo criterio.
b) nelle annualita' successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in consumo nell'annualita' precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 11,5. Le eventuali quote residue sono assegnate utilizzando i criteri di cui alla lettera a). Se sono presentate istanze di partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione per l'anno precedente, i quantitativi richiesti, eventualmente corretti applicando i criteri di cui alla lettera a), sono assegnati utilizzando, in via prioritaria, le predette quote residue e, se necessario, riducendo le assegnazioni in essere in misura proporzionale.
2. L'assegnazione delle quantita' e' effettuata entro il mese di giugno di ogni anno; per la prima annualita' essa e' effettuata entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 5. Non sono prese in considerazione le istanze presentate o inoltrate dopo il termine stabilito. Sono escluse dall'assegnazione le ditte che, seppure invitate dall'amministrazione finanziaria, non hanno provveduto a regolarizzare eventuali istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione. Le quantita' assegnate non possono essere cedute e quelle non utilizzate non possono essere riassegnate.
3. E' facolta' della ditta assegnataria utilizzare parte della quantita' assegnata mediante contratti di lavorazione stipulati presso gli impianti di altre ditte assegnatarie, dandone comunicazione agli UTF di competenza.
4. Il biodiesel immesso in consumo in quantitativi superiori a quelli assegnati e' assoggettato ad accisa ai sensi dell' articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 .
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 21, comma 5, del testo unico sulle accise e' il seguente:
"5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E' tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi".
Entrata in vigore il 24 luglio 1998
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