Articolo 2 del Decreto 22 maggio 1998, n. 219
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 luglio 1998
>
Versione
1 gennaio 2001
Art. 2. Impianti di produzione 1. Gli impianti di produzione del biodiesel siti nel territorio della Comunita' europea devono operare in regime di deposito fiscale.
2. Gli uffici finanziari dispongono, ai fini fiscali, il controllo della rispondenza del biodiesel destinato alla immissione in consumo alle caratteristiche indicate nella tabella allegata al presente regolamento. L'analisi e' eseguita presso i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. Per la eventuale revisione di analisi, su richiesta del produttore, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973.
3. La miscelazione del biodiesel con l'olio da gas o con l'olio combustibile e' effettuata nei depositi fiscali ed e' verbalizzata dall'ufficio finanziario con l'indicazione dei volumi dei singoli componenti utilizzati per la miscela. Nelle miscele con olio combustibile, il biodiesel sostituisce l'olio da gas per l'ottenimento di altri oli combustibili, classificabili in base alla viscosita' ai sensi della nota (1) all'allegato I del predetto testo unico.
4. Il biodiesel tal quale e le miscele gasoliobiodiesel con contenuto in biodiesel superiore al 5 per cento sono avviati al consumo solo presso utenti extra rete. Sulla documentazione fiscale e commerciale relativa alle predette miscele e' apposta l'indicazione "miscela gasoliobiodiesel nel rapporto del .....". Le miscele gasoliobiodiesel con contenuto in biodiesel in misura pari o inferiore al 5 per cento che rispettano le caratteristiche del gasolio previste dalla normativa vigente possono essere avviate al consumo sia presso utenti extrarete che in rete. Sulla documentazione fiscale e commerciale relativa e' apposta l'indicazione "gasolio contenente biodiesel fino ad un massimo del 5 per cento"; queste miscele possono essere stoccate promiscuamente con gasolio. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 2000, n. 219 , ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato "biodiesel", di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall' articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219 , preveda l'avvio al consumo del "biodiesel" puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente