Articolo 7 del Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 settembre 2016
Art. 7. Competenze delle regioni a Statuto speciale
e delle province autonome 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Note all' art. 7:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Entrata in vigore il 18 settembre 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente