Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
Articolo 15Articolo 17
Versione
22 gennaio 2002
Art. 16. Accelerazione di procedure 1. L'Amministrazione non puo' chiedere pareri, anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal presente regolamento ne' dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessita' emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.
Entrata in vigore il 22 gennaio 2002
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