Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 gennaio 2002
Art. 3. Avvio d'ufficio 1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermita' siano tali da poter divenire causa d'invalidita' o di altra menomazione della integrita' fisica, psichica o sensoriale.
2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso e' avvenuto in attivita' di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.
Entrata in vigore il 22 gennaio 2002
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