Art. 9. Ricorso alternativo ad altro organismo
di accertamento medico 1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonche' con l'organizzazione anche territoriale della sanita' militare, puo' trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)) , per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all' articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157 ; come modificato dall' articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 , competente secondo i criteri indicati all'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)) .
2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)) ; si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo ((198 del codice dell'ordinamento militare)) ed all'articolo 7.
3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica e' di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza.
di accertamento medico 1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonche' con l'organizzazione anche territoriale della sanita' militare, puo' trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)) , per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all' articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157 ; come modificato dall' articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 , competente secondo i criteri indicati all'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)) .
2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)) ; si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo ((198 del codice dell'ordinamento militare)) ed all'articolo 7.
3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica e' di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza.