Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
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22 gennaio 2002
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9 ottobre 2010
Art. 15. Accertamenti di inidoneita' ed altre forme di inabilita' 1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneita' al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo ((198 del codice dell'ordinamento militare)) .
3. In conformita' all'accertamento sanitario di inidoneita' assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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