Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
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22 gennaio 2002
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9 ottobre 2010
Art. 18. Disposizione transitoria 1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonche' di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneita' al servizio, gia' presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)) , e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento.
2. Gli accertamenti di inabilita' non dipendente da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187 , avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le domande successive si applicano le procedure previste dal presente regolamento in tema di accertamento di inidoneita' al servizio.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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