Art. 8. Presentazione diretta di certificazione medica 1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso di morte del dipendente puo' presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermita' specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)) , rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall' articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di inammissibilita' o irricevibilita', inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Al dipendente e' data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilita' dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonche' di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 e' disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)) . Alla visita il dipendente puo' farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.
2. Al dipendente e' data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilita' dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonche' di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 e' disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)) . Alla visita il dipendente puo' farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.