Art. 19.
La occupazione del suolo pubblico o privato necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione ovvero per il collocamento di serbatoi di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, o di distributori automatici, e' considerata di pubblica utilita' agli effetti dell' art. 64 del al legge 25 giugno 1865, n. 2359 , per tutta la durata della con cessione.
Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne l'occupazione di aree di pertinenza dello Stato.
La occupazione del suolo pubblico o privato necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione ovvero per il collocamento di serbatoi di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, o di distributori automatici, e' considerata di pubblica utilita' agli effetti dell' art. 64 del al legge 25 giugno 1865, n. 2359 , per tutta la durata della con cessione.
Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne l'occupazione di aree di pertinenza dello Stato.