Articolo 19 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741
Articolo 18Articolo 20
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14 gennaio 1934
Art. 19.

La occupazione del suolo pubblico o privato necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione ovvero per il collocamento di serbatoi di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, o di distributori automatici, e' considerata di pubblica utilita' agli effetti dell' art. 64 del al legge 25 giugno 1865, n. 2359 , per tutta la durata della con cessione.

Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne l'occupazione di aree di pertinenza dello Stato.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1934
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