Articolo 11 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 gennaio 1934
>
Versione
28 novembre 1936
Art. 11.

Chiunque intenda impiantare o gestire depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, deve chiederne la concessione al Ministro per le corporazioni, anche se l'impianto debba farsi su area di proprieta' privata. La durata della concessione sara' stabilita nel relativo decreto. ((3))

Sono esenti dall'obbligo della concessione di cui al precedente capoverso, i depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacita' non superiore a mc. 25. Con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per le corporazioni potra' essere variato tale limite.

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 8 ottobre 1936, n. 2018 , convertito senza modificazioni dalla L. 11 gennaio 1937, n. 187 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'impianto e l'esercizio di depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, la cui capacita' non sia superiore ai 10 metri cubi, non sono soggetti alla concessione di cui all' art. 11 del decreto-legge 2 novembre 1933 n. 1741 ".
Entrata in vigore il 28 novembre 1936
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente