Articolo 15 del Decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275
Articolo 14
Versione
20 agosto 1993
Art. 15. Regioni a statuto speciale e province autonome 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 20 agosto 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente