Articolo 10 del Decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275
Articolo 9Articolo 11
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20 agosto 1993
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22 agosto 1994
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19 maggio 1999
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21 agosto 1999
Art. 10. P o z z i 1. Tutti i pozzi esitenti, a qualunque uso adibiti, ancorche' non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonche' alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 . La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo puo' essere sottoposto a sequestro ed e' comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorche' divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 . (2) (3) ((4)) 2. All'art. 106 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e' aggiunto in fine il seguente periodo: "e puo' adottare, altresi', le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorita' puo' disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione".

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla L.
21 ottobre 1994, n. 584 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il termine per le denunce dei pozzi di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 , e' differito al 30 giugno 1995."

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 aprile 1999, n. 136 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Il termine per le denunce dei pozzi di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 , come modificato dall' articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , e' riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 17 agosto 1999, n. 290 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine per le denunce dei pozzi di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 , come modificato dall' articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , e' riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda."
Entrata in vigore il 21 agosto 1999
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