Articolo 34 del Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
Articolo 33Articolo 28
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25 luglio 2015
Art. 34. Utilizzo delle tracce orarie 1. Il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete, a meno che la causa sia riconducibile a fattori di carattere non economico che sfuggano al controllo dei richiedenti.
2. Nel prospetto informativo della rete, il gestore dell'infrastruttura indica le condizioni in base alle quali si terra' conto dei precedenti livelli di utilizzo delle tracce orarie nella determinazione delle priorita' nella procedura di assegnazione di capacita'.
Entrata in vigore il 25 luglio 2015
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