Articolo 12 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 26
Articolo 11Articolo 13
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22 febbraio 2003
Articolo 12

Possono essere formulate proposte di riserve al presente Accordo.
Esse dovranno essere accettate dall'Assemblea generale in conformita' alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3.a.

Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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