Articolo 5
L'Assemblea generale e' l'organo supremo dell'O.I.V. Essa discute e adotta i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'O.I.V., nonche' le proposte di risoluzione di portata generale, scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche, nonche' per la creazione o la soppressione di commissioni e di sotto-commissioni. Essa stabilisce il bilancio preventivo di entrate ed uscite nei limiti dei crediti esistenti, verifica ed approva i conti. Essa adotta i protocolli di cooperazione e di collaborazione nel settore della vigna e dei prodotti della vigna che l'O.I.V. puo' stipulare con organizzazioni internazionali. L'Assemblea generale si riunisce una volta l'anno. Possono essere convocate sessioni straordinarie su richiesta di un terzo dei membri dell'O.I.V.
Ai fini della validita' delle deliberazioni, e' richiesta l'effettiva presenza, alle Sessioni dei delegati, di un terzo dei membri che rappresentano almeno la meta' dei voti ponderati. La rappresentanza di un membro puo' essere affidata alla delegazione di un altra membro, tuttavia una delegazione puo' esercitare una sola rappresentanza oltre alla propria.
3.a) Il consenso e' la normale modalita' decisionale dell'Assemblea generale per l'adozione di proposte di risoluzioni di portata generale, scientifiche, tecniche, economiche, giuridiche, nonche' per la creazione o la soppressione di commissioni e di sottocommissioni. Altrettanto dicasi per il Comitato esecutivo nell'esercizio delle sue competenze in questo settore.
b) Il consenso non si applica all'elezione del Presidente dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni, sottocommissioni e del Direttore generale, nonche' alla votazione del bilancio preventivo e dei contributi finanziari dei membri. Esso non si applica neppure ad altre decisioni finanziarie quali quelle stabilite dal regolamento interno.
c) Se l'Assemblea generale o il Comitato esecutivo non pervengono ad un consenso in occasione della presentazione iniziale di progetto di risoluzione e di decisione, il Presidente prende ogni iniziativa per consultare i membri, al fine di ravvicinare le opinioni nel lasso di tempo che precede l'Assemblea generale o il seguente Comitato esecutivo. Qualora tutti i passi per addivenire ad un consenso si siano rivelati infruttuosi, il Presidente puo' far procedere ad una votazione a maggioranza qualificata, ossia i due terzi piu' uno dei membri presenti, o rappresentati, sulla base di un voto per membro. Tuttavia, se un membro ritiene che i suoi interessi sostanziali nazionali sono messi a repentaglio, la votazione puo' essere posposta di un anno. Se tale posizione e' successivamente confermata per iscritto dal Ministro degli Affari Esteri o da qualsiasi altra Autorita' politica competente del membro interessato, non si procede alla votazione.
4.a) L'elezione dei Presidente dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, e del Direttore generale, avviene mediante un voto a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi piu' uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati a condizione che la meta' piu' uno dei membri presenti o rappresentati si sia pronunciata a favore del candidato. Quando queste condizioni non siano soddisfatte, un'Assemblea Generale straordinaria viene riunita entro un termine non eccedente tre mesi.
Durante questo periodo e a seconda dei casi, il Presidente, i Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, il Direttore generale in funzione e' (sono) mantenuto (i) nella sua (loro) responsabilita'.
b) La durata del mandato del Presidente dell'O.I.V. dei Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni e' di tre anni. La durata del mandato del Direttore generale e' di cinque anni; egli e' rieleggibile per un altro mandato quinquennale, alle stesse condizioni di quelle previste per la sua elezione. L'Assemblea generale puo' in qualsiasi momento revocare il Direttore generale nelle condizioni di maggioranze combinate che hanno presieduto alla sua elezione.
5. La votazione del bilancio preventivo e dei contributi finanziari dei membri si effettua a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi piu' uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentanti. Con le medesime condizioni l'Assemblea generale nomina il revisore dei conti finanziario, su proposta congiunta del Direttore generale e dell'Ufficio dell'O.I.V., con parere favorevole del Comitato esecutivo.
6. Le lingue ufficiali sono il francese, l'inglese, lo spagnolo.
Il loro finanziamento e' determinato all'allegato 2o del presente Accordo. Tuttavia, l'Assemblea generale puo' adattarlo come opportuno, secondo le condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3a. Su richiesta di uno o piu' membri, altre lingue sono aggiunte secondo le stesse modalita' di finanziamento, in particolare l'italiano ed il tedesco, al fine di migliorare la comunicazione fra i membri. Preliminarmente, gli utenti interessati dovranno aver accettato formalmente il loro nuovo contributo finanziario, consecutivo alla loro richiesta. Al di la' di un totale di cinque lingue, ogni nuova richiesta e' sottoposta all'Assemblea generale, la quale adotta la sua decisione alle condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3 a. La lingua francese rimane quella di riferimento in caso di controversia con terzi non membri dell'Organizzazione.
2. Gli organi istitutivi dell'O.I.V. funzionano in modi aperto e trasparente.
L'Assemblea generale e' l'organo supremo dell'O.I.V. Essa discute e adotta i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'O.I.V., nonche' le proposte di risoluzione di portata generale, scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche, nonche' per la creazione o la soppressione di commissioni e di sotto-commissioni. Essa stabilisce il bilancio preventivo di entrate ed uscite nei limiti dei crediti esistenti, verifica ed approva i conti. Essa adotta i protocolli di cooperazione e di collaborazione nel settore della vigna e dei prodotti della vigna che l'O.I.V. puo' stipulare con organizzazioni internazionali. L'Assemblea generale si riunisce una volta l'anno. Possono essere convocate sessioni straordinarie su richiesta di un terzo dei membri dell'O.I.V.
Ai fini della validita' delle deliberazioni, e' richiesta l'effettiva presenza, alle Sessioni dei delegati, di un terzo dei membri che rappresentano almeno la meta' dei voti ponderati. La rappresentanza di un membro puo' essere affidata alla delegazione di un altra membro, tuttavia una delegazione puo' esercitare una sola rappresentanza oltre alla propria.
3.a) Il consenso e' la normale modalita' decisionale dell'Assemblea generale per l'adozione di proposte di risoluzioni di portata generale, scientifiche, tecniche, economiche, giuridiche, nonche' per la creazione o la soppressione di commissioni e di sottocommissioni. Altrettanto dicasi per il Comitato esecutivo nell'esercizio delle sue competenze in questo settore.
b) Il consenso non si applica all'elezione del Presidente dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni, sottocommissioni e del Direttore generale, nonche' alla votazione del bilancio preventivo e dei contributi finanziari dei membri. Esso non si applica neppure ad altre decisioni finanziarie quali quelle stabilite dal regolamento interno.
c) Se l'Assemblea generale o il Comitato esecutivo non pervengono ad un consenso in occasione della presentazione iniziale di progetto di risoluzione e di decisione, il Presidente prende ogni iniziativa per consultare i membri, al fine di ravvicinare le opinioni nel lasso di tempo che precede l'Assemblea generale o il seguente Comitato esecutivo. Qualora tutti i passi per addivenire ad un consenso si siano rivelati infruttuosi, il Presidente puo' far procedere ad una votazione a maggioranza qualificata, ossia i due terzi piu' uno dei membri presenti, o rappresentati, sulla base di un voto per membro. Tuttavia, se un membro ritiene che i suoi interessi sostanziali nazionali sono messi a repentaglio, la votazione puo' essere posposta di un anno. Se tale posizione e' successivamente confermata per iscritto dal Ministro degli Affari Esteri o da qualsiasi altra Autorita' politica competente del membro interessato, non si procede alla votazione.
4.a) L'elezione dei Presidente dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, e del Direttore generale, avviene mediante un voto a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi piu' uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati a condizione che la meta' piu' uno dei membri presenti o rappresentati si sia pronunciata a favore del candidato. Quando queste condizioni non siano soddisfatte, un'Assemblea Generale straordinaria viene riunita entro un termine non eccedente tre mesi.
Durante questo periodo e a seconda dei casi, il Presidente, i Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, il Direttore generale in funzione e' (sono) mantenuto (i) nella sua (loro) responsabilita'.
b) La durata del mandato del Presidente dell'O.I.V. dei Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni e' di tre anni. La durata del mandato del Direttore generale e' di cinque anni; egli e' rieleggibile per un altro mandato quinquennale, alle stesse condizioni di quelle previste per la sua elezione. L'Assemblea generale puo' in qualsiasi momento revocare il Direttore generale nelle condizioni di maggioranze combinate che hanno presieduto alla sua elezione.
5. La votazione del bilancio preventivo e dei contributi finanziari dei membri si effettua a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi piu' uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentanti. Con le medesime condizioni l'Assemblea generale nomina il revisore dei conti finanziario, su proposta congiunta del Direttore generale e dell'Ufficio dell'O.I.V., con parere favorevole del Comitato esecutivo.
6. Le lingue ufficiali sono il francese, l'inglese, lo spagnolo.
Il loro finanziamento e' determinato all'allegato 2o del presente Accordo. Tuttavia, l'Assemblea generale puo' adattarlo come opportuno, secondo le condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3a. Su richiesta di uno o piu' membri, altre lingue sono aggiunte secondo le stesse modalita' di finanziamento, in particolare l'italiano ed il tedesco, al fine di migliorare la comunicazione fra i membri. Preliminarmente, gli utenti interessati dovranno aver accettato formalmente il loro nuovo contributo finanziario, consecutivo alla loro richiesta. Al di la' di un totale di cinque lingue, ogni nuova richiesta e' sottoposta all'Assemblea generale, la quale adotta la sua decisione alle condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3 a. La lingua francese rimane quella di riferimento in caso di controversia con terzi non membri dell'Organizzazione.
2. Gli organi istitutivi dell'O.I.V. funzionano in modi aperto e trasparente.