Articolo 15 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 26
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22 febbraio 2003
Articolo 15

Gli strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese che provvede a notificarli agli Stati firmatari o parti del presente Accordo. Gli strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione sono depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.

Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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