Articolo 14 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 26
Articolo 13Articolo 15
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22 febbraio 2003
Articolo 14

Ogni Stato non previsto all'articolo 13 del presente Accordo puo' chiedere di aderirvi. Le richieste di adesione sono indirizzate direttamente all'O.I.V., con una copia al Governo della Repubblica francese, che procede a notificare agli Stati firmatari o alle parte del presente Accordo. L'O.I.V. informa i suoi membri riguardo alle richieste presentate ed a ciascuna osservazione eventualmente formulata. Essi dispongono di un termine di sei mesi per far conoscere il loro parere all'O.I.V. Alla scadenza del termine semestrale, l'adesione e' acquisita se una maggioranza di membri non vi si e' opposta. Il depositario notifichera' allo Stato il seguito dato alla sua domanda. Se essa e' accettata, lo Stato interessato disporra' di dodici mesi per depositare il suo strumento di adesione presso il depositario. Ogni Stato di cui all'articolo 13, che non ha firmato il presente accordo nei termini prescritti, puo' aderirvi in qualsiasi momento.

Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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