Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368
Articolo 2
Versione
21 luglio 1954
Art. 1.
Per l'ammissione ai concorsi per le carriere civili dello Stato, gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Amministrazione nel termine stabilito dal bando di concorso i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.
Nulla e' innovato per quanto riguarda la documentazione dei titoli di merito nei concorsi per soli titoli ed in quelli per titoli ed esami.
Entrata in vigore il 21 luglio 1954
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