Articolo 21 del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Articolo 16 terArticolo 16 quinquies
Versione
16 novembre 2015
Art. 21. Obiettivi della risoluzione 1. La Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto avendo riguardo alla continuita' delle funzioni essenziali dei soggetti di cui all'articolo 2, alla stabilita' finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonche' dei fondi e delle altre attivita' della clientela.
2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si tiene conto dell'esigenza di minimizzare i costi della risoluzione e di evitare, per quanto possibile, distruzione di valore.
Entrata in vigore il 16 novembre 2015
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