Articolo 19 del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Articolo 32Articolo 19 bis
Versione
16 novembre 2015
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Versione
1 dicembre 2021
Art. 19. Accertamento dei presupposti 1. L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti, se ritiene che la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorita' competente e' la Banca Centrale Europea, essa ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.
(( 2. La sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e' accertata, in conformita' delle disposizioni del MRU, dalla Banca centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia. )) (( 2-bis. L'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e' comunicato senza indugio alla Banca Centrale Europea, al Comitato di Risoluzione Unico, alle autorita' competenti per la vigilanza e la risoluzione delle succursali della banca interessata dai provvedimenti, al sistema di garanzia dei depositi, all'autorita' di risoluzione di gruppo, al Ministro dell'economia e delle finanze, all'autorita' di vigilanza su base consolidata e al CERS. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193)) .
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021
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