Articolo 2 del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Articolo 1Articolo 2 bis
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16 novembre 2015
Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti:
a) banche aventi sede legale in Italia;
b) societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e societa' appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;
c) societa' incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'artizolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario;
d) societa' aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
Entrata in vigore il 16 novembre 2015
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