Art. 82. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193)) ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193 , ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015 , abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse".
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193 , ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015 , abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse".