Articolo 34 del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Articolo 19Articolo 35
Versione
16 novembre 2015
>
Versione
1 dicembre 2021
Art. 34. Attuazione del programma di risoluzione 1. La Banca d'Italia da' esecuzione al programma di risoluzione, come definito con il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1, attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri previsti dal Capo V.
2. Il programma e' attuato dalla Banca d'Italia in una o piu' delle seguenti modalita':
a) con atti di uno o piu' commissari speciali dalla stessa nominati, che esercitano i poteri disciplinati dall'articolo 37 e dal Capo V;
b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;
c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi del comma 4.
3. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere particolare di cui al comma 2 e' stabilita anche in deroga all' articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
4. Gli atti e i provvedimenti con i quali la Banca d'Italia e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 37 danno attuazione alle misure ed esercitano i poteri indicati al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 32, commi 3 e 5.
(( 4-bis. Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati al comma 2, lettera c), la responsabilita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. ))
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente