Articolo 26 del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Articolo 25Articolo 40
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16 novembre 2015
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1 dicembre 2021
Art. 26.


Tutela giurisdizionale e indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione

1. La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni ((, gli strumenti di capitale e le passivita' computabili)) si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art. 25. La valutazione e' parte integrante della decisione.
2. Non e' ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finche' non e' stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non e' ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa puo' essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95.
3. Alle indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi della presente Sezione si applica l'art. 37, commi 7 e 8.
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021
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