Articolo 29 del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Articolo 41Articolo 30
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16 novembre 2015
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1 dicembre 2021
Art. 29. Riduzione o conversione 1. La riduzione o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia. ((Nel caso previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera a), il provvedimento e' pubblicato secondo la previsione dell'articolo 32, commi 3 e 5.)) 2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione con l'intervento di soggetti terzi, 58. ((Si applicano altresi' gli articoli 87 e 88.)) 3. L'importo della riduzione o della conversione e' determinato nella misura necessaria per coprire le perdite ((, assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e conseguire gli obiettivi della risoluzione)) , come quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Se la valutazione e' provvisoria e gli importi della riduzione o della conversione in essa indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della conversione puo' essere ripristinato per la differenza.
4. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2, il valore delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale emessi da una societa' controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata ((e quello delle passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno)) non puo' essere ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla capogruppo o dalla societa' posta al vertice del gruppo soggetto a vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su base consolidata.
(( 4-bis. Della riduzione o conversione delle riserve, delle azioni, delle altre partecipazioni, degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili, che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno, si tiene conto per verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 49, comma 6, lettera a), e comma 8, lettera a). ))
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021
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