Articolo 125 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
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9 ottobre 2010
Art. 125. Riunioni della commissione 1. La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno. 2. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno cinque componenti. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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