Articolo 852 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 851Articolo 853
Versione
9 ottobre 2010
Art. 852. Periodi computabili 1. E' considerato valevole agli effetti della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea il periodo in cui il militare in servizio non ha potuto svolgere la prescritta attivita' di volo:
a) per infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio aeronavigante; b) per prigionia di guerra in seguito a operazioni aeree di guerra; c) per servizio prestato in missione all'estero o in qualita' di addetto aeronautico se al militare stesso non sono assegnati i mezzi aerei per poter svolgere la prescritta attivita' di volo; d) per corsi speciali di istruzione in Italia o all'estero, se non sono forniti agli interessati i mezzi necessari a svolgere la minima attivita' aerea prescritta; e) per cause di forza maggiore dovuta a sospensione dell'attivita' aerea di reparti per ordine del Ministro; in questo caso la durata dell'interruzione, a solo giudizio del Ministro stesso, deve essere ritenuta l'unica causa determinante la mancata attivita' minima prescritta. 2. Il periodo trascorso presso le scuole di pilotaggio e presso i corsi di osservazione aerea dagli allievi che hanno compiuto con esito favorevole le prove prescritte e che hanno comunque conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano e' computato per intero. 3. Il servizio aeronavigante compiuto con brevetto di pilota di dirigibile e' computato per intero. 4. Le circostanze di cui ai commi 1, 2 e 3 devono sempre risultare da regolari variazioni debitamente riportate sui documenti personali e di volo del militare.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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