Articolo 239 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 238Articolo 240
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9 ottobre 2010
Art. 239. Disposizioni di servizio 1. In materia di servizio, sono stabilite con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
a) le norme per comandare il servizio; b) le modalita' di esecuzione del servizio; c) le procedure di registrazione del servizio; d) le disposizioni particolari per il servizio istituzionale; e) l'organizzazione del servizio di caserma.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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