Articolo 711 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 710Articolo 712
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9 ottobre 2010
Art. 711. Applicabilita' del regolamento ad altre fattispecie 1. Le norme di cui al presente capo si osservano anche per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli a disposizione di cui all'articolo 1099 del codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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