Articolo 555 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 561Articolo 556
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
1 gennaio 2023
>
Versione
24 luglio 2024
Art. 555. Adempimenti iniziali dei comandanti 1. I comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unita' o uffici nel cui ambito si e' verificato l'evento di particolare gravita' o risonanza, provvedono a:
a) impedire la dispersione o alterazione di cose, documenti e in genere di tutti gli elementi utili per i successivi adempimenti; b) dare tempestiva comunicazione dell'evento, attraverso la linea gerarchica, all'autorita' competente a disporre l'inchiesta sommaria, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, nonche' allo Stato maggiore della difesa, per gli eventi occorsi nell'area tecnico-operativa, o al Segretariato generale della difesa ((e alla Direzione nazionale degli armamenti)) , per gli eventi verificatisi nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; c) redigere una relazione tecnica, recante l'indicazione delle circostanze in cui si e' verificato l'evento, della dinamica di svolgimento dei fatti, dei provvedimenti adottati, nonche' le eventuali valutazioni, trasmettendola, entro cinque giorni, all'autorita' competente a disporre l'inchiesta sommaria, di cui alla lettera b), per la medesima via gerarchica, ovvero entro dieci giorni per gli eventi verificatisi nel corso di operazioni all'estero; d) inoltrare, se l'evento si e' verificato nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO a carattere interforze, la comunicazione di cui alla lettera b) anche allo Stato maggiore della Forza armata o al Comando generale dell'Arma di carabinieri a cui appartengono il personale, i beni o i mezzi coinvolti.
Entrata in vigore il 24 luglio 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente