Articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 56Articolo 58
Versione
9 ottobre 2010
Art. 57. Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori 1. Le entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono costituite da:
a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa; b) rendite patrimoniali; c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni; d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 738.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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