Art. 913. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
>
Versione
17 ottobre 2024
17 ottobre 2024
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/03/2025, n. 381Provvedimento: Pubblicato il 20/03/2025 N. 00381/2025 REG.PROV.COLL. N. 00029/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 29 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Caldato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, non costituito in giudizio; per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- -OMISSIS- con cui il Comandante del 51° Stormo di Istrana, Col. -OMISSIS-, ha sanzionato il ricorrente con tre giorni di …Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- rappresentanza militare·
- violazione doveri militari·
- libertà di espressione·
- art. 913 D.P.R. 90/2010·
- diritto di assenza·
- eccesso di potere·
- compensazione spese di lite·
- difetto di motivazione