Articolo 889 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 888Articolo 890
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2023
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17 ottobre 2024
Art. 889. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))
Entrata in vigore il 17 ottobre 2024
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