Art. 580. Accertamento dell'idoneita' al servizio militare 1. L'accertamento dell'idoneita' al servizio militare e' effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari.
2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.
3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e' effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria. (( 4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 579, comma 3, e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata. ))
2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.
3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e' effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria. (( 4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 579, comma 3, e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata. ))