Articolo 730 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 729Articolo 731
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9 ottobre 2010
Art. 730. Servizi regolati da consegna 1. La consegna e' costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio. 2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non puo' farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato. 3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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