Articolo 862 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 861 bisArticolo 864
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9 ottobre 2010
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28 aprile 2012
Art. 862. Distintivo d'onore per mutilati in servizio 1. I militari delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per causa di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalita' di organi importanti, possono fregiarsi dello speciale distintivo d'onore. 2. Il distintivo e' d'argento porta la scritta «Mutilato in servizio» ed e' conforme al modello depositato negli archivi di Stato. 3. Il distintivo d'onore di cui al presente articolo senza alcun nastro, e' portato al lato sinistro del petto. 4. Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale deve risultare da un certificato rilasciato al mutilato dal ((Ministero della difesa, ovvero dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per il relativo personale)) . 5. Il distintivo d'onore e' dato gratuitamente a spese dell'Amministrazione subito dopo l'autorizzazione.
Entrata in vigore il 28 aprile 2012
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