Art. 724. Osservanza di doveri ulteriori 1. Il militare e' tenuto all'osservanza dei doveri individuati con istruzioni vincolanti del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, inerenti:
a) i servizi territoriali e di presidio; b) la disciplina delle uniformi; c) le norme per la vita e il servizio interno delle installazioni militari. (( 2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalita' dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma l, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonche' le presentazioni e le visite ufficiali delle autorita' militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze. )) 3. La violazione dei doveri di servizio e degli obblighi di comportamento individuati dalle istruzioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1352 del codice.
a) i servizi territoriali e di presidio; b) la disciplina delle uniformi; c) le norme per la vita e il servizio interno delle installazioni militari. (( 2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalita' dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma l, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonche' le presentazioni e le visite ufficiali delle autorita' militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze. )) 3. La violazione dei doveri di servizio e degli obblighi di comportamento individuati dalle istruzioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1352 del codice.