Art. 120. Direzione generale dei lavori e del demanio 1. La Direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:
a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;
c) e' competente in materia di servitu' e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;
d) liquida i danni a proprieta' private;
e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
2. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed e' articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L' articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa di cui al comma 3".
a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;
c) e' competente in materia di servitu' e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;
d) liquida i danni a proprieta' private;
e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
2. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed e' articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L' articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa di cui al comma 3".