Art. 4. Vice Presidenza 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 3 del codice, e' Vice presidente del Consiglio e presiede lo stesso Consiglio in sostituzione del Presidente della Repubblica assente o impedito o per delega temporanea e revocabile, sempre che non si sia dato luogo alla supplenza prevista dall'articolo 86 della Costituzione. 2. Se nel corso di una seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, alla quale non e' presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente debba allontanarsene momentaneamente e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza e' assunta da un ministro da lui incaricato. La stessa facolta' e' data al Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso di una seduta non presieduta dal Presidente della Repubblica.
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9 ottobre 2010
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- 2. TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/01/2018, n. 67Provvedimento: Pubblicato il 16/01/2018 N. 00067/2018 REG.PROV.COLL. N. 01711/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-7-OMISSIS--OMISSIS- del 20-OMISSIS-5, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rododendri n. -OMISSIS-; contro Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa e C.M.O. di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in …Leggi di più...
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