Articolo 363 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 370Articolo 372
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Art. 363. Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione 1. Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 362 sono ((individuati con determinazione del Comandante Generale)) . 2. L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilita', nonche' l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, e' disposta con determinazione del Comandante generale con facolta' di delega. 3. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio assegnato e del fatto va data notizia all'Agenzia del demanio.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2026
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