Articolo 854 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 853Articolo 855
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9 ottobre 2010
Art. 854. Norma di rinvio 1. Alla medaglia di lunga navigazione aerea sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute nel libro IV del codice, titolo VIII, capo V, sezione II e nel presente capo alla sezione III.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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