Articolo 702 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 699Articolo 703
Versione
9 ottobre 2010
Art. 702. Seconda fase: attribuzione del punteggio di merito 1. La successiva fase di formazione della graduatoria di merito e' caratterizzata dall'attribuzione del punteggio agli ufficiali idonei secondo i meccanismi aritmetici di cui all'articolo 1058, comma 6, del codice, attraverso i quali la commissione, nella sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualita', capacita' e attitudini. 2. La graduatoria di cui al comma 1 evidenzia aritmeticamente la progressione che risulta attribuita a ogni ufficiale valutato. 3. A parita' di punteggio, la precedenza e' data al piu' anziano in ruolo.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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