Articolo 704 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
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9 ottobre 2010
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28 aprile 2012
Art. 704. Qualita' morali, di carattere e fisiche 1. Le qualita' morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati ((con normativa disciplinare)) e rapportato sempre alla realta' sociale dello specifico periodo storico. Sono altresi' considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni. 2. Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuta alle qualita' fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una rilevanza rapportata alla specifica fascia di eta' correlata ai vari gradi e alla fisionomia del ruolo e del corpo di appartenenza, mentre non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona.
Entrata in vigore il 28 aprile 2012
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