Articolo 883 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 882Articolo 884
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9 ottobre 2010
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29 novembre 2012
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17 ottobre 2024
Art. 883. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))
Entrata in vigore il 17 ottobre 2024
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