Articolo 238 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 237Articolo 239
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
28 aprile 2012
Art. 238. (( (Sede di servizio). )) (( 1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non puo':
a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilita' ambientale che possano condizionarne l'imparzialita' nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione;
b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento.
2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'articolo 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze. ))
Entrata in vigore il 28 aprile 2012
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