Articolo 330 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 321Articolo 323
Versione
9 ottobre 2010
Art. 330. Decadenza dalla concessione 1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:
a) impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione; b) cessione in uso a terzi dell'alloggio; c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione; d) mancato pagamento di rette e oneri diversi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini; e) sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del rilascio della concessione dell'alloggio; f) mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare, dichiarato nella originaria domanda, entro sei mesi dalla data di consegna dell'alloggio. 2. Il comando competente, in caso di decadenza dalla concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, redatto secondo il modello riportato nell'allegato L di cui all'articolo 354, nel quale la data di rilascio dell'alloggio e' fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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